Art. 1.

      1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 152:

              1) al primo comma, le parole: «anche a pena di decadenza,» sono soppresse;

              2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «I termini sono perentori»;

          b) l'articolo 153 è abrogato;

          c) all'articolo 154:

              1) nella rubrica, la parola: «ordinatorio» è soppressa;

              2) nel primo periodo, le parole: «che non sia stabilito a pena di decadenza» sono soppresse.